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ECOMUSEO

1. L’ecomuseo è un’istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l’identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.
2. Gli ecomusei hanno il compito di:
a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la salvaguardia e la ricostruzione di edifici e ambienti secondo i criteri dell’edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale;
b) predisporre percorsi nel paesaggio volti a far conoscere le caratteristiche del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive, etnoantropologiche;
c) promuovere e realizzare attività di ricerca e progetti educativi relativi all’ambiente e alla cultura locale, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;
d) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;
e)  cooperare con ecomusei di altre realtà territoriali;
f) favorire l’inserimento dell’offerta ecomuseale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;
g) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.
3. Gli ecomusei svolgono il ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali, attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni del territorio.
4. Gli ecomusei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
5. Gli ecomusei sono istituiti dalla Giunta regionale su proposta delle amministrazioni interessate e sulla base del possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, storiche di particolare rilievo e messa a disposizione di almeno un edificio caratteristico di interesse storico;
b) coinvolgimento di associazioni operanti nel territorio nel settore della valorizzazione della cultura locale, mediante accordi di programma indicanti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante;
c) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale;
d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento delle realtà economiche locali.
6. L’istituzione degli ecomusei è promossa da comuni singoli o associati.
7. Ogni ecomuseo ha una propria denominazione e un proprio marchio esclusivo, coerente graficamente con il sistema di identità visiva del patrimonio culturale di cui al comma 4 dell’articolo 18.

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